GIANNI MIGNOZZI, CONSULENTE DEL LAVORO E VICE PRESIDENTE ANPIT
L’assunzione di persone con disabilità è vista più come un adempimento di legge che non come partecipazione delle imprese alla coesione sociale del Paese. Quale riscontro ha giornalmente nel rapporto con gli imprenditori?
A tutt’oggi, nonostante i notevoli passi avanti fatti dal mondo dell’imprenditoria verso una società più inclusiva e più attenta alle difficoltà delle persone fragili, devo constatare che alcuni imprenditori pensano che assumere un disabile sia ancora un problema difficile da gestire, un intralcio all’attività produttiva e al raggiungimento dei loro obiettivi.
Tutto questo, però, fino a quando quella persona, definita impropriamente “disabile”, non entra a far parte dell’organizzazione aziendale; dopo di che, quel sentimento di disapprovazione si trasforma in un’analisi del tutto soddisfacente.
Per un verso, infatti, viene messo in risalto il miglioramento del clima aziendale, a partire dai dipendenti che fanno a gara per aiutare il lavoratore con disabilità, o dalle persone che vanno a confidarsi da lui e si sentono incoraggiate. Inoltre, tutti sono più contenti di lavorare per un’azienda attenta alle difficoltà degli altri.
Per un altro verso, tanti sono gli imprenditori che prendono atto del fatto che le persone con disabilità risultano spesso più produttive di un normodotato, e vogliono dimostrare di non essere secondi a nessuno. L’intelligenza non è una risorsa che manca alla nostra classe imprenditoriale; anzi, negli anni ha sempre dimostrato di avere una altissima propensione alla creatività e all’innovazione che tutto il mondo ci invidia, ma saperla applicare all’interesse collettivo è una dote ancora in parte da dimostrare.
Molti imprenditori non sono a conoscenza dei vantaggi contributivi e retributivi (oltre che sociali) rivenienti dall’assunzione di persone disabili iscritte nelle liste del “collocamento mirato” ex legge n. 68/99. Quali sono?
La legge n. 68/99, come modificata dal decreto legislativo n. 151/15, prevede incentivi a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori disabili:
- 70% della retribuzione mensile lorda, per un periodo di 36 mesi, in caso di assunzione di disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%;
- 35% della retribuzione mensile lorda, per un periodo di 36 mesi, in caso di assunzione di disabili con riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79%;
- 70% della retribuzione mensile lorda, per un periodo di 60 mesi, in caso di assunzione di disabili intellettivi e psichici con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.
Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati che ne facciano richiesta, anche se non soggetti all’obbligo di assunzione di disabili. Deve essere presentata una domanda, tramite procedura telematica, all’INPS che, entro cinque giorni, provvede a comunicare, sempre telematicamente, l’effettiva disponibilità delle risorse per l’accesso all’incentivo.
L’INPS, effettuata la riserva della somma pari all’ammontare dell’incentivo, assegna al datore di lavoro un termine perentorio di sette giorni per procedere alla stipula del contratto di assunzione. Successivamente, il datore di lavoro, entro lo stesso termine, comunica all’INPS l’avvenuta stipula del contratto di assunzione. L’incentivo è erogato mediante conguaglio dei contributi.
La Regione Puglia ha finalmente approvato l’accordo quadro, ai sensi dell’articolo 14 del d. lgs. n. 276/03, per la stipula di convenzioni finalizzate all’inserimento lavorativo delle persone disabili e svantaggiate. Di cosa si tratta?
A volte, l’inserimento in azienda di una persona svantaggiata comporta alcune criticità sia per l’individuazione delle mansioni adatte, sia per gli ambienti in cui può svolgerli in sicurezza.
Una facilitazione in tal senso viene proprio dal d.lgs. n.276/03: l’articolo 14 del decreto, infatti, dà la possibilità di rispettare il requisito normativo tramite la stipula di una convenzione con il Centro per l’impiego e una cooperativa sociale di tipo B. Il lavoratore con disabilità viene assunto presso la cooperativa sociale, e in cambio l’impresa si impegna ad affidarle una o più commesse di lavoro, tali da coprire il costo del lavoratore inserito e i correlati costi di produzione.
La Regione Puglia ha dato attuazione alla previsione normativa con un accordo quadro che vede firmatarie la Sezione regionale Politiche e Mercato del Lavoro con le parti sociali dotate della maggiore rappresentatività nazionale a livello comparato. L’accordo quadro definisce le regole generali che dovranno essere rispettate dalle singole convenzioni in stipula.
Tra gli aspetti più rilevanti, la durata dell’affidamento da parte dell’azienda alla cooperativa e le caratteristiche dell’assunzione da parte della cooperativa sociale/consorzio di cooperative sociali/impresa sociale, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, anche part-time se con orario settimanale superiore al 50% dell’orario a tempo pieno (ad esempio se l’orario contrattuale a tempo pieno è di 40 ore, l’obbligo sarà assolto con un’assunzione per 21
ore).
Questo tipo di inserimento comporta dei vantaggi per l’azienda, come l’adempimento della totalità degli obblighi occupazionali (se la ditta occupa un numero di lavoratori tra 15 e 35) o di una parte (se di dimensioni maggiori) senza assunzione diretta dei lavoratori. Al termine della convenzione è possibile l’assunzione del lavoratore che nel frattempo è stato formato all’interno della cooperativa per le specifiche mansioni relative alla commessa di lavoro.
L’adempimento corretto dell’obbligo, inoltre, consente all’azienda di fruire anche delle eventuali agevolazioni contributive legate alle assunzioni di altro personale e di accedere ai bandi pubblici e privati. Non da ultimo, l’azienda ha l’opportunità di sviluppare azioni di responsabilità sociale nei confronti del proprio territorio e dare visibilità a queste scelte.
Questo articolo è estratto dal quarto numero del Magazine Mestieri Più. Clicca qui per scaricare gratuitamente la tua copia completa.